Regolamento

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA

InGeo

 

Art.1 (Oggetto del regolamento)

 

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria e Geologia in conformità alla normativa vigente.


 

Art. 2 (Costituzione e soppressione del Dipartimento)

 

Il Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) ha sede amministrativa in viale Pindaro 42, 65127 Pescara.

Esso è costituito nel rispetto della normativa vigente e in armonia con le disposizioni di cui agli artt. 39 e ss. del nuovo Statuto d'Ateneo (G.U. n.71 del 24-03-2012), sulla base del progetto scientifico e didattico approvato nel Consiglio di Senato Accademico del 22 maggio 2012 e contenuto nell'allegato "A" che è parte integrante del presente Regolamento.

Il Dipartimento può essere soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, per le motivazioni di cui all'art. 40, comma II del vigente Statuto di Ateneo.


 

Art. 3 (Finalità e composizione del Dipartimento)

 

Nel quadro di un rapporto di collaborazione interdisciplinare, il Dipartimento promuove e coordina l'attività scientifica e didattica dei professori e ricercatori ad esso afferenti, negli ambiti di pertinenza dei settori scientifico-disciplinari elencati nell'allegato "A".

Possono afferire al Dipartimento professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto scientifico e didattico di costituzione del Dipartimento medesimo che abbiano fatto apposita e motivata richiesta scritta. Su tali istanze delibera il Consiglio di Dipartimento.

Il periodo minimo di afferenza al dipartimento è di un anno accademico. Nei due anni accademici successivi al primo, ciascun professore o ricercatore potrà formulare al Rettore una motivata richiesta di trasferimento presso altro Dipartimento dell'Ateneo. Sull'istanza delibera il Senato Accademico, previo parere favorevole dei Dipartimenti interessati. Sulle richieste avanzate a decorrere dal terzo anno accademico, il Senato Accademico delibera previo parere favorevole del solo Dipartimento di destinazione.

Partecipa, altresì, alle attività del Dipartimento il personale addetto alla ricerca, titolare di contratti, assegni di ricerca o borse di studio e dottorato, nonché il personale addetto ad attività inerenti programmi di ricerca.

Per il proprio funzionamento il Dipartimento dispone di personale tecnico-amministrativo assegnato dai competenti uffici dell'Ateneo e adeguato ai compiti didattici e di ricerca dei professori e ricercatori del dipartimento.


 

Art. 4 (Attribuzioni del Dipartimento)

 

Al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni legate allo svolgimento della ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Al Dipartimento competono, altresì, tutte le funzioni legate all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattiche e formative, nonché quelle rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

Nell'ambito dei suddetti limiti, il Dipartimento è titolare di autonomia scientifica e didattica. Gode, inoltre, di autonomia gestionale e di budget nelle forme e nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Al Dipartimento è altresì attribuita autonomia regolamentare nell'ambito della materie di propria competenza e per la propria organizzazione, ai sensi delle disposizioni dello Statuto vigente.

In particolare, il Dipartimento:

  1. promuove, sviluppa e coordina le attività di studio e di ricerca nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari riportati nell'allegato "A";
  2. svolge attività di studio e consulenza, anche mediante la stipula di contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Regolamento sulle prestazioni conto terzi;
  3. promuove collaborazioni con i medesimi soggetti di cui alla lett. b) del presente articolo finalizzate a creare partnership e a reperire fondi per la ricerca e la didattica, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari interne;
  4. elabora un piano triennale delle attività di ricerca, aggiornabile annualmente, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di primario interesse;
  5. programma periodicamente le linee di indirizzo della ricerca e delibera la partecipazione a programmi di ricerca anche internazionali, definendo l'acquisizione di risorse umane e strumentali, utili alla ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti;
  6. usufruisce di contributi concessi anche da soggetti esterni per finalità di ricerca e di didattica;
  7. promuove l'organizzazione di seminari, conferenze, convegni, tavole rotonde anche in collaborazione con altri Dipartimenti e enti scientifici pubblici e privati, curandone l'attività di divulgazione scientifica;
  8. diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;
  9. propone, ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca, l'istituzione/rinnovo e la soppressione dei Corsi di Dottorato e svolge ogni altra funzione ad esso attribuita da tale Regolamento;
  10. promuove, sviluppa e coordina le attività didattiche secondo le norme del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
  11. promuove l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio, delle Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale che afferiscono al Dipartimento e ne organizza e gestisce le relative attività tramite i rispettivi Consigli didattici;
  12. concorre allo studio e alla sperimentazione di nuove forme di insegnamento, nonché alla sperimentazione di nuove attività didattiche previste dalle normative, anche mediante la stipula di convenzioni con enti ed istituzioni scientifiche di natura pubblica o privata, sempre nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché statutarie e regolamentari interne;
  13. organizza le attività del personale assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali di Ateneo;
  14. svolge ogni altro compito previsto dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, comunque connessi al conseguimento dei propri obiettivi. 

 

Art. 5 (Struttura ed articolazione in sezioni del Dipartimento)

 

Per un più efficiente svolgimento delle proprie attività, il Dipartimento, all'atto della sua costituzione, si articola nelle seguenti sezioni che costituiscono entità funzionali all'attuazione dei programmi di ricerca e dell'attività didattica:

  1. Sezione di Geologia;
  2. Sezione di Ingegneria.

La Sezione di Geologia ha sede nel Campus di Chieti, la Sezione di Ingegneria ha sede nel Campus di Pescara.

Ulteriori sezioni possono essere attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata a maggioranza qualificata dei due terzi, sulla base degli indirizzi della ricerca scientifica e delle aree scientifico-disciplinari dello stesso Dipartimento. Una sezione deve essere composta da almeno dieci afferenti.

Le sezioni non hanno autonomia amministrativo-contabile, né organi di governo propri, ma possono disporre di un fondo assegnato annualmente dal Consiglio di Dipartimento che resta in possesso del Dipartimento medesimo e da esso viene amministrato.

Le sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore responsabile delle proprie attività che dura in carica per un periodo pari alla durata del mandato della Giunta.

L'adesione alle sezioni da parte di professori e ricercatori è ratificata dal Consiglio di Dipartimento sulla base di richiesta di adesione scritta. Un membro del Dipartimento non può aderire a più di una sezione, ma ciò non gli preclude la possibilità di collaborare con altre sezioni.

All'interno dei rispettivi settori le sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi di ricerca, curandone e sviluppandone gli aspetti scientifici, e di supportare la didattica coordinandosi con i Consigli di Corso di studio.

Le sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento.

La disattivazione delle sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ove vengano meno i requisiti e le motivazioni previste per la loro attivazione.

Il Dipartimento può stabilire altre norme organizzative e di funzionamento delle sezioni.

Al Dipartimento fanno capo laboratori didattico-scientifici, di nuova istituzione o già esistenti nelle precedenti configurazioni dipartimentali, che possono essere suddivisi in settori e che vengono disciplinati da specifico regolamento interno che ne configura le caratteristiche, i settori di interesse, il responsabile e quant'altro si rendesse necessario per il regolare funzionamento.


 

Art. 6 (Organi del Dipartimento)

 

Sono organi del Dipartimento:

  1. il Direttore;
  2. il Consiglio;
  3. la Giunta;
  4. la Commissione paritetica docenti-studenti, ove non sia costituita nella Scuola di riferimento o in assenza della stessa. 

I suddetti organi svolgono le loro funzioni nel rispetto della libertà di ricerca e di didattica garantite dalle norme vigenti, nonché del pari diritto di professori e ricercatori di accedere ai fondi disponibili, di gestirli in base alle loro motivate necessità e di utilizzare attrezzature didattiche e scientifiche del Dipartimento.

Le elezioni degli organi indicati alle lettere a), b) e c) avvengono secondo le modalità di cui agli artt. 7, 11 e 15 del presente Regolamento.


 

Art. 7 (Elezione del Direttore del Dipartimento)

 

Il Direttore del Dipartimento è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori (anche a tempo determinato) appartenenti al Dipartimento medesimo fra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto. Nella prima votazione è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza. La seconda votazione è da ritenersi valida se ad essa abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La convocazione delle elezioni conterrà le date sia della prima che dell'eventuale seconda votazione.

Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica tre anni accademici; non può essere rieletto consecutivamente più di una volta e, in caso di rielezione, al termine del secondo incarico permane ineleggibile per la durata di un intero mandato.

La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra carica accademica all'interno dell'Ateneo, ad eccezione di quella di componente eletto del Senato Accademico.

Al Direttore di Dipartimento è corrisposta una indennità di carica, il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 giugno precedente la scadenza naturale del proprio mandato, il Direttore uscente indice le elezioni del nuovo Direttore.

In tutti i casi di anticipata cessazione del Direttore dalla carica subentra, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il Decano del Dipartimento, che deve indire la nuova elezione entro trenta giorni dall'intervenuta cessazione.


 

Art. 8 (Attribuzioni del Direttore, designazione e attribuzioni del Vicedirettore)

 

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta, stabilendone l'ordine del giorno e curando l'esecuzione delle rispettive delibere.

In particolare, il Direttore esercita le seguenti funzioni:

  1. promuove e coordina le attività di ricerca, didattiche e organizzative del Dipartimento;
  2. vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
  3. controlla e vigila sulla qualità e il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, avendo cura di segnalare eventuali inadempienze al Rettore;
  4. nomina le commissioni per gli esami di profitto e per gli esami finali relativi al conseguimento dei titoli di studio;
  5. è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
  6. tiene i rapporti con gli organi accademici;
  7. adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
  8. coordina e controlla le attività del personale tecnico, dei laboratori e delle biblioteche, assegnato al dipartimento.

Il Direttore esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti interni.

Il Direttore designa il Vicedirettore, scelto tra i professori di ruolo, facenti parte della Giunta del Dipartimento. Il Vicedirettore esercita le funzioni delegategli dal Direttore e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato da un Segretario amministrativo.


 

Art. 9 (Consiglio del Dipartimento)

 

Il Consiglio del Dipartimento è composto:

  1. dai professori e ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) afferenti al Dipartimento;
  2. dal segretario amministrativo, con voto consultivo, che funge da segretario verbalizzante;
  3. da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
  4. da un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione afferenti al Dipartimento;
  5. da un rappresentante degli assegnisti afferenti al Dipartimento;
  6. da quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento, equamente distribuiti fra i percorsi formativi.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. In assenza di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Su tutte le questioni riguardanti il personale docente, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta, nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Le altre modalità di funzionamento del Consiglio sono regolate dall'art. 14 del presente Regolamento.

Il Consiglio può delegare determinate funzioni alla Giunta.


 

Art. 10 (Attribuzioni del Consiglio del Dipartimento)

 

Il Consiglio del Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:

  1. approva il bilancio di previsione annuale, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo del Dipartimento;
  2. delibera in merito all'utilizzo delle risorse, degli spazi e dei fondi assegnati al Dipartimento;
  3. delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito alla istituzione della Scuola, nonché all'adesione e al recesso dalla Scuola stessa;
  4. esprime parere obbligatorio sulla proposta di attivazione o soppressione dei Corsi di studio avanzata dalla Scuola, alla quale eventualmente partecipi;
  5. propone l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio, dei Corsi di dottorato, delle Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di perfezionamento e di aggiornamento che afferiscono al Dipartimento, e ne organizza e gestisce l'attività;
  6. delibera in merito alla costituzione dei Consigli di Corso di studio e ai compiti ad essi delegati;
  7. sulla base delle indicazioni dei Consigli di Corso di studio interessati e nel rispetto della normativa vigente, decide annualmente la programmazione didattica dei Corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
  8. delibera in merito all'attribuzione di responsabilità didattiche e compiti organizzativi ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, d'intesa con le Scuole ove istituite;
  9. elabora il piano dell'offerta formativa e lo trasmette alla Scuola alla quale eventualmente partecipi e provvede all'attribuzione delle responsabilità didattiche ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
  10. nell'ambito del proprio piano di sviluppo della ricerca e della didattica, formula le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo ex art. 18 della legge n. 240/2010, e dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della legge n. 240/2010, che il Senato Accademico sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio della Scuola alla quale il Dipartimento stesso eventualmente partecipi;
  11. per garantire il funzionamento dei Corsi di studio, propone al Rettore la stipula dei contratti per attività di insegnamento ex art. 23 della legge n. 240/2010 e il conferimento di incarichi a lettori di scambio ex art. 26 legge n. 240/2010, acquisito il parere del Centro Linguistico di Ateneo;
  12. propone al Rettore la stipula di contratti e convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con Enti pubblici e privati al fine di:
    1. svolgere prestazioni di ricerca, consulenza o servizio, purché non in contrasto con i propri fini istituzionali e in conformità con il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;
    2. avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
  13. esprime parere obbligatorio sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica nonché sulle domande di trasferimento ad altra Università limitatamente ai professori associati e ai ricercatori;
  14. esprime parere obbligatorio in merito alla mobilità in entrata e in uscita dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo;
  15. promuove e coordina le attività di ricerca del Dipartimento, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale, nazionale e locale;
  16. promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
  17. propone ai competenti organi di Ateneo l'erogazione di assegni di ricerca finanziati con fondi di Ateneo o comunque acquisiti dal Dipartimento;
  18. propone il conferimento delle lauree ad honorem, secondo la procedura prevista nel vigente Statuto;
  19. sottopone il proprio Regolamento e le sue successive modifiche all'approvazione del Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
  20. approva l'Ordinamento e il Regolamento dei Corsi di studio, il Regolamento dei Corsi di dottorato e le loro successive modifiche;
  21. formula proposte e pareri in merito alla revisione dello Statuto, all'istituzione di nuovi Dipartimenti, alla formazione e revisione del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento della Scuola alla quale partecipi.

Il Consiglio di Dipartimento esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, e tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del Dipartimento.


 

Art. 11 (Composizione, elezione e durata in carica della Giunta del Dipartimento)

 

La Giunta del Dipartimento è composta da:

  1. il Direttore del Dipartimento, che la presiede, il cui voto in caso di parità è prevalente;
  2. n. 2 professori di I fascia;
  3. n. 2 professori di II fascia;
  4. n. 2 ricercatori;
  5. dal Segretario amministrativo, con voto consultivo, che funge da segretario verbalizzante.

Possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i coordinatori dei corsi di dottorato gestiti dal Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, i Coordinatori di sezione, i Responsabili scientifici degli assegnisti e i rappresentati del personale tecnico-amministrativo in Consiglio qualora si discuta di questioni che li riguardano.

I rappresentanti delle varie componenti sono eletti ognuno dai membri della rispettiva fascia di appartenenza presente in Consiglio. I membri della Giunta restano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Il Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, dovrà provvedere alle operazioni elettorali per la formazione della Giunta. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.

L'elezione dei componenti la Giunta viene effettuata, a scrutinio segreto, con schede separate. Ciascun votante avrà a disposizione una preferenza per eleggere il rappresentante in Giunta della propria componente.

Sono designati membri coloro che nell'ambito delle singole componenti abbiano riportato il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili. A parità di punteggio risulta eletto il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di età.

Qualora una delle componenti abbia afferenti in numero minore o pari a quelli previsti come rappresentanza, tale componente è rappresentata in Giunta nella consistenza numerica.

Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Nel caso in cui un membro si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento, ovvero risulti impedito per un periodo superiore a due mesi, si procede alla nomina per elezione di un sostituto che resterà in carica per il periodo residuo del triennio di riferimento.


 

Art. 12 (Attribuzioni della Giunta del Dipartimento)

 

La Giunta del Dipartimento è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e delibera in via definitiva su materie di gestione corrente, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo, nonché sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

La Giunta collabora con il Direttore alla predisposizione del piano di attività del Dipartimento avendo riguardo alle esigenze di tutti i rappresentanti del Dipartimento, ed esplica le funzioni ad essa demandate dal Consiglio.

La Giunta può nominare Commissioni, anche a carattere permanente, su temi specifici nell'ambito delle rispettive competenze, e Commissioni istruttorie per lo studio di problemi specifici. A tali Commissioni possono essere invitati a partecipare anche membri esterni al Dipartimento senza diritto di voto.

La Giunta può affidare a membri del Consiglio del Dipartimento incarichi operativi finalizzati a specifici compiti emergenti da delibere assunte dal Consiglio medesimo o, comunque, inerenti ad attività istituzionali del Dipartimento.

Delle riunioni della Giunta è redatto verbale a cura del Segretario amministrativo che funge da segretario della seduta. In caso di sua assenza, le funzioni di segretario sono assunte da suo sostituto designato dal Direttore.


 

Art. 13 (Commissione paritetica docenti-studenti)

 

È istituita presso il Dipartimento una Commissione paritetica docenti-studenti, ove non sia costituita nella Scuola di riferimento o in assenza di quest'ultima.

Tale Commissione è competente a: 

  1. svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  2. individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti, da sottoporre al Nucleo di Valutazione;
  3. formulare parere obbligatorio sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio.

La Commissione è composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore (a tempo indeterminato o determinato) afferenti al Dipartimento e designati dal Consiglio nel rispetto di una equilibrata rappresentanza per area di ricerca e sede di servizio; da tre studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento e scelti dal Consiglio fra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento nel rispetto di una equilibrata rappresentanza per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche.

Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti designati. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi.

La Commissione viene convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica con cadenza generalmente trimestrale e con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione.


 

Art. 14 (Convocazione e funzionamento del Consiglio e della Giunta)

 

Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, di regola inviata per via telematica all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo o ad altro indirizzo segnalato direttamente da ciascun componente.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Direttore, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicedirettore.

Il Consiglio è convocato, in via ordinaria, con cadenza almeno trimestrale e con preavviso di almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza è ammessa la convocazione almeno quarantotto ore prima della riunione; in casi di esigenze straordinarie oltre che urgenti, il Consiglio può essere convocato ad horas.

Il Consiglio può essere convocato anche sulla base di una richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, da presentare al Direttore del Dipartimento.

Il Consiglio è convocato nelle composizioni ristrette per la trattazione di argomenti riguardanti determinati componenti del Consiglio.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio con voto deliberativo; dal numero dei componenti va sottratto quello degli assenti che abbiano presentato giustificazione scritta. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.

Alle adunanze possono partecipare, per la sola discussione di specifici argomenti, esperti o commissioni all'uopo invitati.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto sull'argomento specifico. In caso di parità prevale il voto del Direttore o di chi presiede la seduta.

Le delibere sono adottate generalmente con voto palese; sono adottate con voto segreto quando il provvedimento riguardi membri del Consiglio o la votazione a scrutinio segreto sia richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta. Le delibere del Consiglio sono esecutive seduta stante.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale. La funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio è assunta dal Segretario amministrativo o suo sostituto designato dal Direttore.

Il verbale delle riunioni del Consiglio, approvato di regola nella successiva seduta del Consiglio medesimo, previo invio telematico a tutti i membri del Consiglio della relativa bozza, viene conservato presso la Segreteria del Dipartimento. Qualora richiesto, copia di esso viene trasmessa all'Ufficio dell'Amministrazione centrale istante. I verbali sono sottoposti al regime di pubblicità degli atti.

Qualora necessario, estratti, anche anticipati del verbale, vengono trasmessi a cura e con la sottoscrizione del Segretario agli Organi e/o Uffici amministrativi di Ateneo competenti ai fini dei successivi adempimenti.

Per gli adempimenti di rilevanza esterna, gli estratti vengono trasmessi unitamente ad una comunicazione a firma Direttore.

La Giunta del Dipartimento si riunisce con cadenza almeno bimestrale per convocazione e sotto la presidenza del Direttore (o del Vicedirettore nei casi previsti dal presente Regolamento), ovvero su richiesta scritta e motivata dei due terzi dei suoi componenti.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inoltrata di regola per via telematica all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo, o ad altro indirizzo segnalato direttamente da ciascun componente la Giunta, con preavviso di almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione; in casi di esigenze straordinarie oltre che urgenti, la Giunta può essere convocata ad horas.

Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti con voto deliberativo, detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.

Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore o di chi presiede la seduta.

Le delibere adottate dalla Giunta sono esecutive seduta stante.

Delle riunioni della Giunta è redatto verbale a cura del Segretario amministrativo o suo sostituto designato dal Direttore, che funge da segretario verbalizzante. Alla verbalizzazione delle sedute della Giunta si applicano inoltre, per quanto compatibili, le medesime regole di cui alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio.


 

Art. 15 (Norme generali sulle elezioni)

 

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore, dei componenti la Giunta, delle rappresentanze elettive nel Consiglio del Dipartimento, ove non diversamente disposto, sono svolte da una Commissione elettorale formata da tre membri scelti fra professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, di cui un docente professore di ruolo di I fascia che svolgerà le funzioni di Presidente. Salvo se diversamente disposto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Tali membri sono individuati fra i componenti del Consiglio del Dipartimento, nel corso di una riunione del Consiglio medesimo convocata dal Direttore, ovvero dal Vicedirettore nei casi di assenza o impedimento del Direttore, ovvero dal Decano nei casi di prima applicazione o di anticipata cessazione del Direttore dalla carica.

Durante la riunione del Consiglio di cui al comma precedente, possono essere presentate candidature e fissate le scadenze elettorali.

Salvo casi eccezionali, le elezioni relative alle cariche sopra citate sono indette ogni tre anni nel periodo compreso tra il 1 Aprile ed il 30 Giugno. Gli eletti assumeranno le rispettive funzioni al momento della naturale scadenza del mandato dei precedenti eletti.

Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto a mezzo di schede timbrate e vidimate dal Presidente del seggio. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza.

Di ogni elezione la Commissione elettorale preposta redige verbale che viene trasmesso, unitamente alle schede, alla Segreteria amministrativa del Dipartimento.


 

Art. 16 (Il Segretario amministrativo del Dipartimento)

 

Il Segretario amministrativo è assegnato al Dipartimento con disposizione del Direttore Generale e svolge funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti di Ateneo. In base alla legge 249/10 e ad CCNL il Segretario amministrativo dipende gerarchicamente dal Direttore Generale e funzionalmente dal Direttore di Dipartimento.

Coordina le attività amministrativo-contabili del Dipartimento curandone lo svolgimento; assume la responsabilità in solido col Direttore dei conseguenti atti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. È responsabile della corretta tenuta dei verbali delle adunanze degli organi collegiali del Dipartimento.

Collabora col Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali del Dipartimento, adottando gli atti idonei a tal fine, nonché per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e seminari.

È responsabile della segreteria della struttura e coordina l'attività del personale amministrativo ad essa addetto, nonché del personale che svolge compiti comunque correlati alla segreteria del Dipartimento, personale che risponde direttamente al Segretario per l'attività svolta. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull'evoluzione normativa e delle procedure atte a migliorare la produttività della Segreteria amministrativa.

È, altresì, di sua competenza la gestione finanziaria e contabile del Dipartimento e in particolare: 

  1. la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché dei relativi allegati;
  2. la gestione del fondo economale;
  3. la corretta tenuta dei registri contabili e inventariali, nonché la corretta conservazione di tutta la documentazione amministrativo-contabile;
  4. la firma dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;
  5. la cura dell'applicazione delle norme fiscali e tributarie, previdenziali ed assistenziali.

Il Segretario amministrativo coadiuva, inoltre, il Direttore per tutti gli altri adempimenti inerenti le attività istituzionali del Dipartimento.


 

Art. 17 (Fondi del Dipartimento e criteri di ripartizione)

 

Costituiscono entrate del bilancio del Dipartimento:

  1. la dotazione ordinaria di funzionamento; della quale si può disporre solo per le spese ordinarie di funzionamento;
  2. le assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie;
  3. le assegnazioni per la ricerca scientifica ivi comprese quelle per attrezzature;
  4. le tasse per iscrizione a Master, Scuole o altri Corsi istituiti presso il Dipartimento stesso, i contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazione ed internato;
  5. i contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;
  6. i finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza;
  7. le quote di proventi per prestazioni a pagamento;
  8. ogni altro fondo specificamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all'attività del Dipartimento.

I fondi di dotazione e di funzionamento attribuiti al Dipartimento vengono ripartiti annualmente, per la copertura delle spese generali relative alle attività istituzionali e per il funzionamento delle sezioni, attivate in base a criteri approvati dal Consiglio di Dipartimento in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il Consiglio di Dipartimento detta, altresì, criteri per l'impiego delle altre tipologie fondi in assenza di appositi regolamenti interni in materia.


 

Art. 18 (Approvazione del Regolamento e modifiche)

 

Il presente Regolamento e le successive eventuali modifiche sono approvate con la presenza in Consiglio dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Le modifiche al presente Regolamento possono essere richieste con proposte motivate indirizzate al Direttore del Dipartimento che le pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio.

Le delibere di modifica sono rese esecutive con Decreto Rettorale e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.


 

Art. 19 (Norme transitorie e finali)

 

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con Decreto Rettorale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle Leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, negli altri Regolamenti interni in quanto applicabili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.

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